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	<title>Elezioni Regione Liguria 2010 - Francesco Felis</title>
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	<description>Elezioni Regione Liguria 2010</description>
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		<title>La Consulta dei Liberali della Liguria appoggia Biasotti ed invita a dare la preferenza a FELIS</title>
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		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Felis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>

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		<description><![CDATA[La Consulta dei Liberali della Liguria 
Consapevole che le Elezioni Regionali del 27-28 marzo 2010 devono essere una svolta verso il rilancio di una Liguria oggi in declino economico e demografico
La Consulta dei Liberali della Liguria
sostiene l’importanza di ricostruire la società e l’economia liguri affermando principi liberali oggi assenti nella politica regionale, in particolare: premiare e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Consulta dei Liberali della Liguria</strong> </p>
<p>Consapevole che le Elezioni Regionali del 27-28 marzo 2010 devono essere una svolta verso il rilancio di una Liguria oggi in declino economico e demografico</p>
<p align="center"><strong>La Consulta dei Liberali della Liguria</strong></p>
<p align="center">sostiene l’importanza di ricostruire la società e l’economia liguri affermando principi liberali oggi assenti nella politica regionale, in particolare: premiare e incentivare sistematicamente il merito,  introdurre concorrenza e liberalizzazioni nella pubblica amministrazione, introdurre totale trasparenza degli atti amministrativi, sburocratizzare, velocizzare e semplificare i rapporti dei cittadini e delle imprese con l’amministrazione;<strong> </strong></p>
<p align="center"><strong>La Consulta dei Liberali della Liguria</strong></p>
<p>sottolinea altresì l’importanza di:</p>
<p>-         rilanciare l’impresa come primo e fondamentale motore della creazione di lavoro e di ricchezza</p>
<p>-         supportare, evitando ulteriori ambiguità e ritardi, l’orientamento del governo nazionale per la realizzazione delle grandi opere e infrastrutture</p>
<p>-         attuare davvero una politica in favore dell’ambiente, incrementando l’energia elettrica da fonti rinnovabili</p>
<p>-         revisionare la legge sul Piano Casa ed aiutare il settore edilizio</p>
<p>-         migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie, ridurre i tempi di attesa, e ridurre i costi della sanità</p>
<p align="center">potenziare le politiche e gli investimenti in favore della scuola, della formazione, dell’università e della ricerca</p>
<p align="center"><strong>La Consulta dei Liberali della Liguria</strong></p>
<p>Invita a votare <strong>SANDRO BIASOTTI</strong> Presidente della Regione Liguria</p>
<p>e a votare PDL per il Consiglio Regionale</p>
<p>assegnando la preferenza a <strong>FRANCESCO FELIS</strong></p>
<p><strong> </strong>Hanno sottoscritto gli amici:</p>
<p>Alfredo Biondi – Enrico Musso, Marina Aghina Cappa, Giulio Astuni, Enrico Astuni, Virgilio Bachi, Emanuele Basso, Ugo Bechini, Renzo Bichi, Franca Bichi, Rosaria Bono, Giovanni Calabria, Gianfranco Cassissa, Michele Cipriani, Umberto Costa, Giuseppe Damasio, Alba Delcett, Rosanna De Luca, Francesco De Martini, Sandro Di Giugno, Claudio Eva, Clemente Ferrari, Luigi Gallo, Gustavo Gamalero, Stefano Garassino, Antonio Grigò, Eugenia Levaggi, Roberto Malagutti, Lorenzo Martini Donati, Ass. Momento Liberale, Paolo Mariotti, Stefano Monti Bragadin, Enrico Nan, Angela Notarnicola, Franca Piccini Oriana, Federico Filippo Oriana, Gianluca Penne, Roberto Peretti, Rosa Maria Peretti, Uberto Piccardo, Massimo Prestipino, Piermaurizio Priori, Giancarlo Raimondo, Elisabetta Ragazzoni, Luigi Francesco Risso, Adriano Scaniglia, Carlo Scaniglia, Federico Solimena, Eugenia Tassitani Farfaglia, Luca Valenziano, Augusto Valli, Eraldo Vinciguerra, Davide Viziano</p>
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		<title>GLI SPRECHI DI BURLANDO</title>
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		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Felis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>

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		<description><![CDATA[in particolare nella sanità: 
“Relazione  del  Procuratore Regionale  in  occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2010  della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la regione Liguria 
(Omissis) Altre istruttorie riguardano contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, che hanno fatto registrare rilevanti lievitazioni dei prezzi: in alcuni casi a seguito di varianti di dubbia necessità apportate al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>in particolare nella sanità:<em> </em></h1>
<h1><em>“Relazione  del  Procuratore Regionale  in  occasione del</em><em>l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2010  della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la regione Liguria</em> </h1>
<p>(Omissis) Altre istruttorie riguardano contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, che hanno fatto registrare rilevanti lievitazioni dei prezzi: in alcuni casi a seguito di varianti di dubbia necessità apportate al progetto iniziale, in altri rispetto alla spesa relativa ai precedenti contratti, in altri ancora a causa della tardiva o mancata rinegoziazione dei contratti preesistenti, che avrebbe consentito di ottenere migliori condizioni.</p>
<p>(Omissis)</p>
<p>Va   segnalata   l’apertura di    un nuovo filone di indagine molto impegnativo, che ha fino ad ora prodotto un atto di citazione e alcuni inviti a dedurre, riguardante i rapporti tra le ASL regionali (in particolare la ASL 3)  e    Datasiel spa,   società informatica interamente partecipata dalla Regione Liguria a partire dal 27.05.2004.</p>
<p>Ad avviso della Procura numerosi affidamenti diretti di appalti, dalle ASL   a Datasiel,   sono stati effettuati in violazione della normativa in materia   di evidenza pubblica, con <span id="more-252"></span>pregiudizio della libera    concorrenza e danno erariale, consistente, quantomeno, in perdita di “chances”, per la Pubblica Amministrazione, di ottenere da altri contraenti condizioni di maggior favore.</p>
<p>Gli accertamenti si sono estesi fino alla verifica della qualità dei servizi comunque forniti da Datasiel alle ASL, ed è stato quindi necessario, in considerazione della complessità delle indagini, avvalersi dell’ausilio di consulenti in materia informatica.</p>
<p>Gli accertamenti istruttori sono comunque ancora in corso, e, per  la loro ampiezza, si ritiene possano impegnare ancora a lungo sia la Procura sia la Guardia di Finanza, delegata per le relative indagini. (segue)”</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Commento al Piano Casa di Francesco Felis</title>
		<link>http://www.francescofelis.com/blog/commento-al-piano-casa-di-francesco-felis/</link>
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		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Felis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>

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		<description><![CDATA[PIANO CASA
I) INTRODUZIONE
La legge appena approvata dal Consiglio Regionale della Liguria, cosiddetta Piano Casa, avente ad oggetto misure urgenti per il rilancio dell&#8217;attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio urbanistico edilizio, presenta alcune caratteristiche, da mettere in evidenza in termini generali prima di passare ad un esame della stessa distintamente per articoli.
A) RATIO LEGIS
Da una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">PIANO CASA</p>
<p align="center">I) INTRODUZIONE</p>
<p>La legge appena approvata dal Consiglio Regionale della Liguria, cosiddetta Piano Casa, avente ad oggetto misure urgenti per il rilancio dell&#8217;attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio urbanistico edilizio, presenta alcune caratteristiche, da mettere in evidenza in termini generali prima di passare ad un esame della stessa distintamente per articoli.</p>
<p>A) RATIO LEGIS</p>
<p>Da una parte costituisce attuazione dell&#8217;intesa tra il Governo e le Regioni definito il 31 marzo 2009 che ha per scopo il rilancio dell&#8217;economia e prevede l&#8217;introduzione di misure di semplificazione procedurale dell&#8217;attività edilizia sulla base dell&#8217;intesa tra Stato ed Enti Locali. Pertanto tutte le leggi Regionali hanno fatto riferimento alla eccezionalità, alla <span id="more-236"></span>straordinarietà o all&#8217;urgenza delle azioni o misure poste in essere. Anche alla loro temporaneità che in qualche modo discende dal carattere eccezionale o urgente o straordinario delle norme che hanno la genesi sopra indicata volta a rilanciare l&#8217;economia in un momento critico. A titolo di esempio la legge Regionale Lombarda fa riferimento esplicitamente ad &#8220;azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia&#8221; quella Ligure come abbiamo visto a &#8220;misure urgenti ecc..&#8221;. Se questa è la caratteristica di fondo potrebbe sembrare contradditoria la norma dell&#8217;articolo 5 comma 4 per il quale i Comuni possono entro 45 giorni dall&#8217;entrata in vigore della legge individuare parti del proprio territorio nelle quali le disposizioni della stessa legge, previste all&#8217;art. 3, non trovano applicazione. E soprattutto potrebbe sembrare contradditoria la disposizione dell&#8217;art. 8 comma 1° che prevede che la D.I.A. per la realizzazione degli interventi di ampliamento, ex art. 3 e 4, può essere presentata decorso il termine di 45 giorni sopra indicato. Tutto ciò potrebbe portare alla conclusione che per 45 giorni dall&#8217;entrata in vigore della legge in esame, nessun intervento possa essere iniziato nè si possa presentare alcuna D.I.A., che non significa, di per sè, comunque inizio tempestivo dei lavori. Potrebbe significare che l&#8217;operatività della legge per 45 giorni, almeno per alcune sue parti, stia in una situazione di sospensione, vanificando in parte il carattere di urgenza o straordinarietà o comunque di rilancio immediato dell&#8217;economia.</p>
<p>Vi sono, però, due altri aspetti che in questa introduzione devono essere messi in evidenza, quali possibili difetti in generale della normativa approvata.<!--more--></p>
<p>B) QUESTIONI INTERPRETATIVE</p>
<p>Un primo difetto può essere ravvisato in norme che possono <span style="text-decoration: underline;">prestarsi a interpretazioni ambigue.</span> Per esempio è stata affermazione abbastanza comune da entrambe le parti politiche, maggioranza ed opposizione, che tale legge non includa le attività produttive. La maggioranza per far vanto di tale disciplina ed esclusione, la opposizione per contestare la bontà della decisione. In realtà non sembra che questo sia il risultato in modo assoluto. La normativa prevede, all&#8217;articolo 3 comma 1°, che sulle volumetrie esistenti a totale o prevalente destinazione residenziale, mono o plurifamiliari e non eccedenti i 1000 metri cubi possano essere effettuati interventi di ampliamento. In base a tale disposizione si parla di totale o prevalente destinazione residenziale. Quindi nulla esclude che la destinazione residenziale non sia esclusiva. Così come potrebbe avvenire nel caso di un immobile che sia utilizzato in parte per attività residenziale abitativa ed in parte per una piccola attività artigianale o comunque per un&#8217;attività produttiva magari dello stesso nucleo familiare. E a questa conclusione non osta l&#8217;articolo 3 comma 4 che prevede che l&#8217;ampliamento sopra previsto è ammesso anche per edifici destinati ad uso socio-assistenziale e socio-educativo, cioè residenze protette o attività per anziani o minori in difficoltà. Perchè, se l&#8217;ampliamento è ammesso, per questi edifici, non significa che possa essere escluso per quelli destinati ad attività produttive anche se in modo non prevalente.</p>
<p>La legge presenta un&#8217;impostazione in parte divergente dalla  tendenza generale, cioè differenziare l&#8217;uso della D.I.A. che si riferisce agli interventi di ampliamento di cui agli articoli 3 e 4 della stessa legge, e il permesso di costruire che si riferisce alle demolizioni e ricostruzioni previste dall&#8217;articolo 6 e 7. La tendenza dottrinale e legislativa di tipo nazionale, susseguente all&#8217;emanazione del testo unico sull&#8217;edilizia, è quella di tendere, proprio per un&#8217;esigenza di semplificazione, a un&#8217;equiparazione dei due strumenti, salva la responsabilità dei professionisti coinvolti nel caso della D.I.A.. Qui per una serie di interventi, che si ritengono meritevoli di una particolare attenzione, si prevede che gli stessi possano essere effettuati solamente a seguito del rilascio del permesso di costruire, con tutte le conseguenze relative in ordine di tempo e di modalità operative. Inoltre la presentazione della D.I.A. o la richiesta di permesso di costruire deve avvenire entro il termine perentorio dei 24 mesi dall&#8217;entrata in vigore della legge. Vi è una finestra di operatività costituita dai 45 giorni di cui sopra entro i quali i Comuni possono escludere parti del territorio dall&#8217;applicazione delle disposizioni di cui all&#8217;articolo 3 della legge e la scadenza dei 24 mesi per la presentazione della D.I.A. o della richiesta del permesso di costruire. L&#8217;attesa dei 45 giorni è riferita solamente alle D.I.A. e non ai permessi di costruire. Cioè non si può presentare una D.I.A. prima dei 45 giorni, perchè bisogna aspettare la decisione dei Comuni, mentre, al contrario la richiesta di permesso di costruire può essere presentata anche prima. Un&#8217;interpretazione letterale dell&#8217;articolo 8 comma primo che prevede per la D.I.A. l&#8217;attesa di 45 giorni e dell&#8217;articolo 8 comma 2° che non ripete la necessità di tale attesa per il permesso di costruire (che opera per gli interventi ex art. 6 e 7) legittima tale conclusione. La D.I.A. ed il permesso di costruire sarebbero equiparati quanto al termine finale per presentare al Comune la denuncia di inizio attività o la richiesta del permesso, ma poi avrebbero una disciplina differenziata sia per quanto riguarda i tipi di intervento che possono realizzarsi con l&#8217;una o con l&#8217;altro, sia per quanto riguarda i termini iniziali di presentazione. Dove vi è la D.I.A. e cioè l&#8217;intervento del privato quale protagonista bisogna attendere i 45 giorni del Comune, dove vi è il permesso di costruire, e quindi il centro dell&#8217;attività è in capo al Comune, non bisogna attendere i 45 giorni e la richiesta di permesso può essere avanzata subito.</p>
<p>Al di là di questi dubbi interpretativi ed incongruenze, che poi verranno esaminate nell&#8217;esame singolare degli articoli, vi è un altro tema di carattere generale da prospettare anche per la sua <span style="text-decoration: underline;">rilevanza costituzionale.</span></p>
<p>C) COSTITUZIONALITA&#8217;</p>
<p>Abbiamo visto che i Comuni possono, entro il termine perentorio di 45 giorni dall&#8217;entrata in vigore della legge, individuare parti del territorio nelle quali non trovano applicazione le disposizioni dell&#8217;articolo 3 della legge stessa. Vi sono alcuni aspetti di interpretazione che saranno esaminati affrontando il singolo articolo, quale ad esempio:</p>
<p>1) il significato delle parole &#8220;parti del territorio&#8221; (potrebbe significare che un Comune può individuare anche il 99% del suo territorio come oggetto di esclusione dall&#8217;operatività della legge? Oppure quali sono i criteri per procedere a questa individuazione di parti del territorio e questi criteri sono assolutamente discrezionali per il Comune?);</p>
<p>2) il significato del riferimento all&#8217;articolo 3 come possibilità per il Comune di escludere parti del proprio territorio dall&#8217;operatività della legge (cioè il Comune può fare si che su parti anche cospicue del proprio territorio non si possano operare gli ampliamenti ex D.I.A. ma si possono solamente effettuare opere di demolizione, ricostruzione o riqualificazione urbanistica ex articoli 6 e 7 della legge che richiedono il permesso di costruire).</p>
<p>A parte questi aspetti interpretativi di rilevanza per l&#8217;operatore pratico, la normativa dell&#8217;articolo 5 comma 4, che prevede il termine di 45 giorni entro il quale i Comuni possono disattendere l&#8217;applicazione di parti della legge, cioè fare una sorta di &#8220;obiezione di coscienza&#8221; per l&#8217;applicazione di parti della legge, pone il problema costituzionale della legittimità dell&#8217;articolo in esame. Con questo articolo viene attribuita ai Comuni, dai più grandi ai più piccoli, la facoltà di escludere l&#8217;applicazione di una legge regionale o di una parte di essa dal proprio territorio. Quale sia la ratio è dubbio. Può essere perchè gli interventi esclusi sono oggetto di D.I.A. e non di permesso di costruire? Ma ciò sarebbe in contrasto con la tendenza all&#8217;equiparazione dei due strumenti, all&#8217;esigenze di semplificazione ribadite nella legge e nei protocolli di intesa tra Stato e Enti Locali, mostrerebbe uno sfavore per uno strumento, la D.I.A., che trova sempre più largo uso ed è considerato uno strumento alternativo al permesso di costruire. Perciò tale ratio non sembra quella che abbia giustificato la scelta. Tale scelta può essere giustificata dal principio di sussidiarietà? Su tale principio moltissimo si è scritto e sicuramente l&#8217;articolo 118, 3° comma della Costituzione, che lo esplicita, non è che assolutamente giustifichi tale scelta, trattandosi di una norma di principio generale e astratta. Piuttosto sembra che l&#8217;articolo della legge regionale sia incostituzionale perchè attribuisce ai Comuni una facoltà che in Costituzione potrebbe non rinvenirsi. Con l&#8217;articolo della legge del PIANO CASA (art. 5 comma 4) il Comune può non applicare una legge regionale o una parte di essa. Senza nemmeno che vengano stabiliti i criteri in base ai quali può farlo, nè l&#8217;organo abilitato. Probabilmente sarà il Consiglio Comunale, ma nel testo normativo non è detto. Sulla base della Costituzione ci si è posti il problema di quali limiti la legge regionale incontri verso &#8220;l&#8217;alto&#8221; cioè in relazione alle fonti interne come la Costituzione o la legge dello Stato o a fonti esterne come i trattati internazionali o le norme comunitarie, e quali limiti incontri verso &#8220;il basso&#8221; cioè verso le fonti degli Enti Locali. Per tale ultimo aspetto l&#8217;articolo 114 della Costituzione sia nel suo primo che nel suo secondo comma fa riferimento ai Comuni e ad altri Enti Locali ma la dottrina e anche la Corte Costituzione da una parte hanno ben specificato che, per esempio, quanto affermato dall&#8217;art. 114 &#8211; 1° comma Costituzione, non comporta affatto una totale equiparazione fra gli Enti indicati, che dispongono di poteri diversi tra loro. L&#8217;articolo 114 comma 1° stabilisce che i Comuni, le Provincie, le città metropolitane sono Enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, ma per i poteri, quanto alla potestà regolamentare, l&#8217;articolo 117 comma 6° della Costituzione fa riferimento alla disciplina dell&#8217;organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite. E non sembra che questo riferimento possa giustificare la norma del piano casa in esame. L&#8217;articolo 118 della Costituzione che disciplina in generale le funzioni attribuite o conferite o comunque dei Comuni e delle Provincie, inoltre, non sembra che qui possa trovare applicazione perchè si fa riferimento a funzioni amministrative che vengono, eventualmente, con legge statale o regionale assegnate ai Comuni ma, nel caso specifico del piano casa, non siamo nè in presenza di un regolamento nè di funzioni amministrative attribuite o assegnate ai Comuni, quanto piuttosto del potere di disattendere una legge. Ben diverso sarebbe il caso nel quale si attribuisse al Comune la funzione amministrativa di gestire la legge ed eventualmente individuare nell&#8217;ambito di questa gestione, non solo uffici, ma anche criteri e modalità applicativi della legge stessa. Inoltre essendo la materia edilizia non tra le competenze esclusive delle Regioni ma di quelle concorrenti, trovando tale normativa i suoi riferimenti anche in leggi statali o intese tra Stato ed Enti Locali, si pone il dubbio di legittimità se i Comuni possano decidere con un provvedimento amministrativo, anche se adottato dal Consiglio Comunale, di fare si che una legge emanata dalla Regione ma sulla base di un&#8217;intesa con lo Stato e voluta dallo Stato stesso, perchè si applichi sul territorio nazionale, possa essere per parti del territorio comunale, e cioè anche nazionale, non applicata almeno con riferimento ad alcuni interventi come quelli di ampliamento previsti dalla legge ex art. 3. Come se i Comuni avessero competenze e funzioni non solo amministrative, ex art. 118 Costituzione, ma anche legislative che, invece, ex art. 117 Costituzione, sono di Stato e Regioni. Avere la possibilità di applicare una norma legislativa regionale, ad libitum, è come avere potestà legislativa.</p>
<p>II) ESAME ARTICOLI</p>
<p>Veniamo adesso all&#8217;esame dei singoli articoli della legge regionale.</p>
<p>ARTICOLO 1 (FINALITA&#8217;)</p>
<p>Il primo comma di tale articolo si limita ad indicare le finalità della legge e richiama l&#8217;intesa tra Stato, Regioni ed Enti Locali conclusa il 1° aprile 2009. A tal proposito è da notare che l&#8217;intesa richiamata fa riferimento esplicitamente a procedimenti volti alla semplificazione. La normativa che segue lascia sempre una distinzione, per esempio, per quanto riguarda i titoli edilizi tra ciò che è oggetto di D.I.A. e ciò che è oggetto di permesso di costruire, in aderenza a quanto previsto dalla legge regionale sull&#8217;attività edilizia. Forse si sarebbe potuto cogliere l&#8217;occasione, in questo caso, trattandosi di una legge che tra l&#8217;altro ha una validità di 24 (ventiquattro) mesi, di procedere con ulteriori semplificazioni e uniformità di disciplina tra D.I.A. e permesso di costruire.</p>
<p>Il comma secondo dell&#8217;articolo 2 esplicitamente prevede un termine di validità della legge di 24 mesi dalla sua entrata in vigore. Legge temporanea che, come abbiamo detto, stante il coordinamento tra l&#8217;articolo 5, 4° comma, e articolo 8, oltre al termine finale, in pratica introduce per gli interventi edilizi disciplinati dall&#8217;articolo 3 stessa legge una sorta di termine iniziale perchè la D.I.A. prevista dagli interventi di cui all&#8217;articolo 3 e 4 non può essere presentata prima del decorso del termine di cui all&#8217;articolo 5 4° comma.</p>
<p>ARTICOLO 2 (DEFINIZIONI)</p>
<p>Contiene una serie di definizioni che saranno rilevanti nell&#8217;interpretazione dei successivi articoli. Pertanto saranno esaminati successivamente.</p>
<p>ARTICOLO 3 (AMPLIAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI)</p>
<p>E&#8217; uno degli articoli centrali della legge.</p>
<p>Sulle volumetrie esistenti, cioè sull&#8217;ingombro geometrico della costruzione in soprasuolo esistente alla data del 30 giugno 2009, cioè con esclusione di quelle che esiste nel sottosuolo, come risulta dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori, nel caso in cui queste volumetrie esistenti siano <span style="text-decoration: underline;">a totale o prevalente destinazione residenziale</span> sono ammessi interventi di ampliamento nei limiti indicati dallo stesso articolo. Il primo comma prevede dunque che gli interventi si riferiscano a volumetrie a totale o prevalente destinazione residenziale. Pertanto non è esclusiva la destinazione residenziale e a tal proposito si fa riferimento a quanto già detto nell&#8217;introduzione. Inoltre altro requisito di queste volumetrie su cui si può intervenire con opere di ampliamento è che le stesse non siano eccedenti i mille metri cubi. Questo limite potrebbe causare problemi e contestazioni di ordine economico &#8211; politico.</p>
<p>L&#8217;aspetto giuridico da esaminare è l&#8217;espressione &#8220;prevalente&#8221;. Si deve intendere che le volumetrie esistenti debbano essere a totale o prevalente destinazione residenziale nel senso economico-funzionale o nel senso puramente di estensione metrica? Probabilmente il legislatore ha voluto intenderlo nel secondo significato. Ma non si può escludere anche una diversa interpretazione. Posto che le volumetrie esistenti non eccedano i mille metri cubi, la totale o prevalente destinazione residenziale potrebbe essere definita non solo come rapporto tra la parte della volumetria destinata ad attività residenziale e la parte destinata ad attività non residenziale nel senso metrico ma anche si potrebbe far riferimento al tipo di attività svolta. Facciamo un esempio. Se in una abitazione uso familiare residenziale privata vi è anche una stanza, o più stanze, magari piccole, che non assumono la caratteristica di prevalenza nel senso metrico ove vengono svolte attività professionali o produttive, ma le stesse per la loro natura assumono una rilevanza notevole, quid iuris in questo caso? Con i moderni sistemi di computer può bastare un semplice posto lavoro per svolgere da lì attività economiche produttive, professionali, artigianali o di altro tipo, anche molto rilevanti e un semplice posto lavoro di computer può costituire anche sede più e meno operativa di una società, pur occupando una superficie molto ridotta. Se si seguisse un criterio di prevalenza anche funzionale od economica, in questo caso l&#8217;abitazione mono o pluri familiare, con una volumetria non eccedente i mille metri cubi, potrebbe comunque presentare una conformazione tale da non presentare la totale o prevalente destinazione residenziale. Con impossibilità conseguente di svolgere le attività edilizie di cui all&#8217;articolo 3, comma 1° della legge.</p>
<p>Il comma primo poi prevede delle percentuali ben delimitate circa gli ampliamenti consentiti.</p>
<p>Il comma secondo stabilisce che gli ampliamenti di cui al comma primo che costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia sono realizzabili anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici, pur nel rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente. Pertanto gli ampliamenti che si concretizzano in ristrutturazione edilizia devono comunque rispettare una serie di norme esplicitamente indicate per le quali nella D.I.A. dovrà farsi riferimento espresso.</p>
<p>Il comma terzo dell&#8217;articolo 3 si riferisce agli edifici rurali di valore testimoniale, così come definito all&#8217;articolo 2 della legge, cioè quelli realizzati entro il XIX° secolo che abbiano un rapporto con il fondo agricolo e che siano riconoscibili nel loro stato originario, ed in particolare siano riconoscibili le caratteristiche architettoniche-costruttive e materiali tradizionali impiegati. Per essi si rinvia all&#8217;articolo 4 della legge. Ma tale rinvio che sembrerebbe dal comma 3 dell&#8217;articolo 3 della legge fatto in modo che a detti ampliamenti  di tali edifici rurali l&#8217;articolo 3 non trovi applicazione, in realtà leggendo l&#8217;articolo 4 che fa rinvio all&#8217;indietro all&#8217;articolo 3, lo stesso ritrova applicazione anche per tali edifici. Perchè l&#8217;articolo 4 non &#8211; prevede una disciplina organica ed esaustiva per questi edifici rurali di valore testimoniale ma delle percentuali di ampliamento per essi rispetto a quelle già previste all&#8217;articolo 3 per tutti gli altri edifici. Piuttosto in questo comma 3° dell&#8217;articolo 3, 1° comma,  si usa l&#8217;espressione di edifici rurali &#8220;a destinazione residenziale&#8221;. Quindi una definizione che non ripete quella dell&#8217;articolo 3 (a totale o prevalente destinazione residenziale). Sembrerebbe una espressione più restrittiva. Ma allo stesso tempo la definizione di questi edifici rurali, così come delineata dall&#8217;articolo 2 della legge non fa riferimento a edifici rurali di valore testimoniale a destinazione residenziale ma semplicemente a edifici rurali di valore testimoniale. L&#8217;articolo 2, anzi, nel definire l&#8217;edificio rurale di valore testimoniale lo mette in rapporto diretto o funzionale con un fondo agricolo circostante e perciò sembrerebbe in qualche modo collegarlo con un&#8217;attività agricola, cioè produttiva.</p>
<p>Allora deve interpretarsi il comma 3° dell&#8217;articolo 3, dove per questi edifici rurali, si fa riferimento alla destinazione residenziale e si afferma che si applica l&#8217;articolo 4 come se in esso si volesse dare una nozione più restrittiva di quella che deriva dall&#8217;articolo 2 della legge? E se fosse così a questi edifici rurali con questa nozione più restrittiva di quelli previsti in generale dalla definizione di cui all&#8217;articolo 2 trova applicazione l&#8217;articolo 4 con le conseguenti percentuali di ampliamento incrementate? Al contrario possono esistere edifici rurali di valore testimoniale come definiti dall&#8217;articolo 2 ma non a destinazione interamente residenziale, come sembrerebbe emergere dal comma 3 dell&#8217;articolo 3, per i quali non si applica l&#8217;articolo 4 della legge ma si applica il semplice articolo 3? La normativa in esame, si può dire, avrebbe distinto due fattispecie. Un edificio rurale di valore testimoniale in generale che può avere <span style="text-decoration: underline;">totale o prevalente</span> destinazione residenziale, per i quali trova applicazione l&#8217;articolo 3 comma primo e un edificio rurale di valore testimoniale <span style="text-decoration: underline;">a totale destinazione</span> residenziale definito dal comma 3 dell&#8217;articolo 3 per i quali trova applicazione oltre che l&#8217;articolo 3 comma primo anche l&#8217;articolo 4 e i suoi previsti premi.</p>
<p>Il comma 4 dell&#8217;articolo 3 fa riferimento agli edifici destinati ad uso socio-assistenziale e socio-educativo assoggettandoli espressamente agli ampliamenti previsti dal primo comma dell&#8217;articolo 3 e solamente ad essi.</p>
<p>Il comma quinto dell&#8217;articolo 3 prevede che il frazionamento di un&#8217;unica unità immobiliare deve essere effettuato in modo tale che le unità immobiliari di risulta non abbiano una superficie inferiore a 60 metri quadrati.</p>
<p>ARTICOLO 4 (INCENTIVI E PREMIALITA&#8217; PER L&#8217;APPLICAZIONE DELL&#8217;ARTICOLO 3)</p>
<p>Tale articolo anche nella sua rubrica si dimostra come un articolo integrativo dell&#8217;articolo 3 precedente. Pertanto non rappresenta da solo una intera disciplina per gli immobili in esso previsti. A tal proposito si richiama quanto indicato come commento all&#8217;articolo 3 comma 3° in relazione agli ampliamenti degli edifici rurali di valore testimoniale e alla possibile differenziazione sopra indicata.</p>
<p>L&#8217;articolo esame prevede ulteriori percentuali di ampliamento. In particolare sono incentivati gli ampliamenti di edifici rurali <span style="text-decoration: underline;">a totale</span> destinazione residenziale per i quali si usino materiali locali tradizionali, quale l&#8217;ardesia, o incentivati anche gli ampliamenti di interi edifici residenziali diversi tra quelli rurali ove per i tetti si usino lastre di ardesia. A tale proposito si fa riferimento all&#8217;espressione usata all&#8217;articolo 4 lettera c) dove per l&#8217;attribuzione del premio previsto deve trattarsi di copertura di interi edifici residenziali, cioè non di una sola parte, e tali edifici residenziali devono essere diversi da quelli rurali di valore testimoniale. Ma tali edifici sembrerebbero dover essere interamente residenziali e non prevalentemente residenziali (ex art. 3, 1° comma).</p>
<p>ARTICOLO 5 (ESCLUSIONI E SPECIFICAZIONI DELL&#8217;APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 e 4)</p>
<p>Tale articolo è in evidente integrazione a quanto previsto agli articoli precedenti. Circa le esclusioni dall&#8217;applicazione prevede che gli ampliamenti previsti dagli articoli precedenti non possano essere applicati agli immobili abusivi. Indicando come abusivi anche gli immobili realizzati in difformità dal titolo edilizio, si rimane molto generici e sarebbe stato meglio specificare che tipo di difformità. Discutibile è l&#8217;esclusione degli immobili condonati perchè gli stessi sono immobili per i quali la pubblica amministrazione ha previsto non solo la loro piena commerciabilità ma anche una piena regolarità anche se sanzionata ex post. Sono esclusi anche gli immobili ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta o con altre caratteristiche. Si fa rinvio al comma primo dell&#8217;articolo 5 per l&#8217;elenco delle esclusioni. In particolare si nota che anche gli edifici nei centri storici sono esclusi dall&#8217;applicazione di questa normativa salvo che i Comuni non decidano, con delibere ad hoc, di comprenderli. E così anche i beni vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (vincolo culturale). Queste due esclusioni sono discutibili perchè eventualmente si sarebbe potuto procedere con altre modalità. Ricordo che la normativa nazionale prevede che si possa agire con interventi edilizi, non solo tramite permesso di costruire ma anche tramite D.I.A., sugli immobili con vincolo culturale. Beninteso nel rispetto del vincolo culturale cioè, nel caso di D.I.A., il parere favorevole sui vincoli condiziona la legittimità del permesso di costruire così come lo strumento alternativo costituito dalla D.I.A..</p>
<p>Il comma secondo dell&#8217;articolo 5 prevede ulteriori cause di esclusione della normativa prevista dagli articoli 3 e 4 della legge. Egualmente il comma 3° dell&#8217;articolo 5 per il quale, però, l&#8217;Ente parco può assumere una specifica deliberazione per rendere applicabili le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge. Le stesse rimangono, invece, inapplicabili comunque per i parchi indicati all&#8217;articolo 5 comma 1° lettera G).</p>
<p>Il comma 4 dell&#8217;articolo 5 prevede che i Comuni abbiano un termine entro il quale possono individuare parti del loro territorio nelle quali l&#8217;articolo 3 della legge non trova applicazione. Abbiamo già detto nell&#8217;introduzione dei problemi di legittimità costituzionale che tale comma può presentare.</p>
<p>In relazione ad un esame dettagliato della lettera di tale comma emerge:</p>
<p>a) il termine di 45 giorni, sembra, come dice la legge perentorio;</p>
<p>b) l&#8217;organo abilitato per individuare parti del territorio dove escludere l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 3 non è indicato ma dovrebbe essere il Consiglio Comunale; al contrario in altre parti dello stesso articolo (per esempio comma 1° lettera e) a proposito dei centri storici) si fa esplicito riferimento al Consiglio Comunale. Una diversa interpretazione, tenendo conto della rilevanza di tale normativa, anche sotto i profili della sua costituzionalità, mi sembrerebbe poco corretta;</p>
<p>c) nel testo di legge si parla di parti del territorio, senza altro specificare. In particolare non si specifica i criteri in base ai quali procedere (potrebbe essere a macchia di leopardo o in modo più omogeneo), basta che non sia la totalità del territorio comunale. Non si indicano i criteri e le procedure da seguire;</p>
<p>d) gli interventi esclusi sono quelli previsti all&#8217;articolo 3. E&#8217; strano che si indichi solo l&#8217;articolo 3 quando in altre parti si fa riferimento esplicitamente agli articoli 3 e 4. Ma probabilmente è un difetto di coordinamento. Non si fa riferimento all&#8217;articolo 6 della presente legge. Quindi per gli interventi di cui a detto articolo 6, per i quali è previsto l&#8217;obbligo del rilascio del permesso di costruire il Comune non può escludere parti del proprio territorio. Cioè si esplicita una differenziazione tra interventi sottoposti a D.I.A. e interventi sottoposti a permesso di costruire. In contrasto con una tendenziale assimilazione dei due strumenti prevista dalla legislazione nazionale. E&#8217; quasi con un disfavore nei confronti della D.I.A..</p>
<p>e) la possibilità di escludere parti del territorio dall&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 3, il Comune la deve motivare sulla base di ragioni di ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico ambientale, culturale. L&#8217;espressione è generica in modo tale che di fatto non vi è alcun criterio. Tra le parole paesaggistico ambientale non vi è alcuna virgola a differenza che per gli altri concetti. Sembrerebbe che quindi quest&#8217;ultima costituisca un&#8217;unica categoria e non due categorie distinte.</p>
<p>ARTICOLO 6 (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE)</p>
<p>Il comma primo prevede che possano essere demoliti e ricostruiti, con un incremento fino  al 35% del volume, gli edifici residenziali esistenti alla data del 30 giugno 2009. Si fa riferimento ad edifici residenziali a differenza dell&#8217;articolo 3, comma primo. Tutto ciò a prova che il legislatore non ha utilizzato le parole a caso. Quindi nell&#8217;articolo 3, comma primo, anche se in modo non prevalente la destinazione può essere diversa dalla residenziale, al contrario nell&#8217;articolo 6 o nell&#8217;articolo 3 comma 3 e in altri punti già sopra indicati (articolo 4 comma 1° lettera c)), la destinazione deve essere esclusivamente residenziale.</p>
<p>La demolizione e la ricostruzione viene consentita ai fini della diminuzione di particolari rischi o per migliorare certe qualità ed efficienze del patrimonio edilizio, nel rispetto delle normative antisismiche nonchè del rendimento energetico.</p>
<p>In particolare la possibilità di ricostruzione se realizzata nello stesso luogo (anche se su diverso sedime) può essere assentita solo mediante permesso di costruire rilasciato in deroga alle prescrizioni urbanistico-edilizie, fatto salvo il rispetto:</p>
<p>a) &#8211; delle distanze dai fabbricati stabilite dal piano urbanistico vigente;</p>
<p>b) &#8211; della dotazione dei parcheggi pertinenziali in misura pari ad un metro quadrato ogni dieci metri cubi di incremento. Questa misura, forse giusta in astratto, qui potrebbe determinare un ostacolo per la realizzazione dell&#8217;intervento. Si poteva evitare, considerato tra l&#8217;altro che la possibilità di demolire e ricostruire riguarda le strutture giudicate &#8220;incongrue&#8221; dal Comune. Cioè immobili che rappresentano un rischio per l&#8217;incolumità pubblica e privata, o sono strettamente collegate a una presenza di rischio sismico e idrogeologico. Nel momento in cui si concede un bonus volumetrico del 35% e si prevede la necessità di migliorare la qualità architettonica, l&#8217;efficienza energetica e di porre riparo al rischio sismico, adeguando lo stabile, non sarebbe stato opportuno, per ottenere questi risultati importanti ed impedire che, altrimenti, gli edifici rimangono &#8220;incongrui&#8221;, cioè con quei difetti visti sopra, derogare alla necessità del parcheggio? Per avere l&#8217;uno e l&#8217;altro risultato (recupero di certi edifici e parcheggio) si può correre il rischio di non avere alcun risultato;</p>
<p>c) &#8211; della normativa antisismica in vigore al 30/6/2009;</p>
<p>d) &#8211; della normativa in materia energetica.</p>
<p>E&#8217; contemplata anche la possibilità del Comune, qualora la ricostruzione in sito non sia possibile, di approvare anche interventi con l&#8217;incremento in un sito diverso da quello in cui insiste il fabbricato da demolire.</p>
<p>Comunque tutti gli interventi di tale articolo anche quelli previsti al comma 3° richiedono il permesso di costruire e quindi prevedono i controlli preventivi, e gli eventuali tempi diversi da Comune da Comune.</p>
<p>ARTICOLO 7 (RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE DI EDIFICI A DESTINAZIONE DIVERSA DA QUELLA RESIDENZIALE)</p>
<p>L&#8217;articolo prevede interventi di riqualificazione che possono concretizzarsi in demolizione e ricostruzione simili a quelli previsti all&#8217;articolo 6, attraverso una procedura che porta ad un provvedimento amministrativo adottato in conferenza dei servizi. Quindi attraverso un controllo preventivo della Pubblica Amministrazione. In tale caso oltre all&#8217;esclusione dell&#8217;applicazione della D.I.A. si afferma esplicitamente che si tratta di edifici a destinazione diversa da quella residenziale. L&#8217;articolo 6 della legge riguarda gli edifici a destinazione residenziale, l&#8217;articolo 7 edifici a destinazione diversa da quella residenziale, l&#8217;articolo 3  comma 1° della legge edifici a totale o prevalente destinazione residenziale ecc.. cioè si usano espressioni diverse ne vari articoli. Quindi non si può che pensare siano state utilizzate a ragion veduta nelle singole fattispecie. Pertanto l&#8217;interpretazione delle espressioni utilizzate nelle diverse fattispecie deve essere strettamente letterale.</p>
<p>ARTICOLO 8 (TITOLI EDILIZI)</p>
<p>Il comma primo stabilisce gli interventi soggetti a D.I.A., cioè quelli di cui agli articoli 3 e 4. Il comma secondo gli interventi soggetti a permesso di costruire, cioè quelli di cui agli articoli 6 e 7, nonchè quelli di cui all&#8217;articolo 4 comma 1° lettera b). Resta comunque ferma, ex comma terzo, l&#8217;osservanza delle disposizioni che in materia paesistico ambientale, o nelle diverse normative di settore prescrivano l&#8217;obbligo di munirsi di autorizzazioni e quant&#8217;altro.</p>
<p>Come abbiamo già detto se la normativa nazionale dopo l&#8217;introduzione del testo unico dell&#8217;edilizia e la cosiddetta legge Lunardi o legge obiettivo (legge numero 443 del 2001) tende a una sostanziale equiparazione tra i due strumenti, D.I.A. e permesso di costruire, non così avviene in questa normativa ed in genere nella normativa che disciplina l&#8217;attività edilizia della Regione Liguria. Se nella normativa che disciplina in generale l&#8217;attività edilizia della Regione Liguria la differenziazione può essere discutibile ma fondata, meno fondata appare in questo caso date le caratteristiche della legge, temporanea ed eccezionale. Bisogna non trascurare il fatto che la valorizzazione della D.I.A., nella normativa nazionale e in una serie di normative previste da alcune regioni, nasce da considerazioni anche di ordine costituzionale. Nel momento in cui, a differenza di quanto emergeva dalla legge Bucalossi (legge numero 10 del 1977), sulla base di alcune sentenze della Corte Costituzionale, in particolare la storica sentenza numero 5 del 1980, e la più recente del 1° ottobre 2003 n. 303 si è affermato il principio che lo Stato, nel prevedere la Concessione Edilizia rilasciata dai Comuni, non trasferisce al privato un proprio diritto, ma glielo riconosce a patto che il diritto di costruire (che appartiene sempre al privato come una delle tante facoltà che caratterizzano il diritto di proprietà) non sia in contrasto con determinati interessi generali, appunto trasfusi nella normativa urbanistica, non si comprende come la D.I.A. non possa essere collocata nella direzione tracciata dalla Corte Costituzionale. La conclusione dovrebbe essere ovvia: se il privato rispetta le norme, la Pubblica Amministrazione non può disconoscergli il diritto di costruire. Tra l&#8217;altro proprio la Corte Costituzionale ha affermato un principio di carattere generale al quale dovrebbe ispirarsi tutta la legislazione in materia e cioè che la fattispecie nelle quali, in alternativa alle concessioni e autorizzazioni edilizie, si può procedere alla realizzazione delle opere con D.I.A. a scelta dell&#8217;interessato &#8220;integrano il proprium del nuovo principio dell&#8217;urbanistica&#8221;, come tale spettante alla competenza dello Stato (C. cost., 1 ottobre 2003, n. 303, CS, 2003, II, spec. 1730 ss). Sono perciò compatibili con il dettato costituzionale in tema di riparto di competenze le norme della c.d. legge obiettivo in tema di D.I.A. le quali perseguono &#8220;il fine, che costituisce un principio dell&#8217;urbanistica, che la legislazione regionale e le funzioni amministrative in materia non risultino inutilmente gravose per gli amministrati e siano dirette a semplificare le procedure e ad evitare la duplicazione di valutazioni sostanzialmente già effettuate dalla pubblica amministrazione.&#8221;.</p>
<p>L&#8217;assunto è espressione del più generale principio di non aggravamento, che si esprime attraverso il divieto di duplicare le valutazioni già fatte, integrando una previsione astratta, generale e indeterminata sul piano temporale.</p>
<p>Pertanto o si attribuisce alla Pubblica Amministrazione il compito di controllare la programmata attività con i tempi lunghi imposti dalla burocrazia; oppure, meglio, si passa la mano al privato, dandogli ampio mandato basato sull&#8217;autoresponsabilità (e con il conforto di un parere tecnico), e attribuendo alla Pubblica Amministrazione solo il compito di controllare in tempi brevi. Naturalmente tale seconda soluzione deve basarsi sul presupposto di norme urbanistiche non generiche ma specifiche per evitare utilizzazioni distorte. Dalla normativa nazionale, la D.I.A. può essere utilizzata anche per i beni sottoposti a vincoli culturali e ambientali. Nel rispetto di tale vincolo. Si stabilisce che il periodo necessario per la realizzazione della D.I.A. inizi il suo decorso soltanto a parere positivo dell&#8217;autorità preposta al vincolo acquisito.</p>
<p>Nulla di tutto ciò nella normativa regionale e in questa normativa. Ma se la normativa regionale (legge regionale 6 giugno 2008 numero 16) prevede diverse tipologie in cui interviene il permesso di costruire e la D.I.A., mantenere tale differenziazione anche per questa legge, differenziazione che non riguarda solo i tipi di intervento ma anche i termini di presentazione della D.I.A. o della richiesta di permesso di costruire, la prima legata al decorso dei 45 giorni entro i quali il Comune può escludere parti del territorio, e la seconda non legata a tale elemento, appare incongruo. Soprattutto perchè il terzo comma di questo articolo 8 fa salva comunque l&#8217;osservanza di una serie di normative e l&#8217;obbligo di munirsi di autorizzazioni e/o di nulla osta che dovrebbero essere di sufficiente garanzia per gli interessi pubblici. Anche per gli interessi pubblici relativi a immobili vincolati, anche con il vincolo culturale.</p>
<p>In base all&#8217;articolo 24 della legge regionale 6 giugno 2008 numero 16 (coordinato con l&#8217;articolo 14 e 10 della stessa legge), ad esempio, gli interventi di sostituzione edilizia come previsti dall&#8217;articolo 14 della stessa legge che comportano demolizione e ricostruzione con un volume pari o inferiore a quello esistente e che prevedono la ricostruzione sullo stesso sedime o con possibilità di spostamento di un metro, richiedono il permesso di costruire. Egualmente il permesso di costruire è necessario per la demolizione e ricostruzione di edifici a destinazione residenziale qualora la ricostruzione avvenga sullo stesso sedime o fino a una distanza di dieci metri, con una volumetria invariata.</p>
<p>In base all&#8217;attuale nuova normativa e a quanto prevede l&#8217;articolo 6, il permesso di costruire è necessario per la ricostruzione ma essa deve avvenire in sito o anche se su diverso sedime. Potremmo dire che la differenza rispetto all&#8217;attuale e precedente legge regionale è quella che nel caso dell&#8217;ultima normativa è previsto un incremento volumetrico del 35% ed è previsto che la ricostruzione possa essere in sito ma su diverso sedime o, in casi particolari, non in sito. Senza però specificare, come è nella legge regionale numero 16/2008 la distanza, per le ricostruzioni non sullo stesso sedime ma in sito, che lì è prevista in un metro per la fattispecie di cui all&#8217;articolo 10 comma secondo lettera e) e in dieci metri per la fattispecie di cui all&#8217;articolo 14 comma terzo. Quindi la nuova normativa è derogatoria della precedente ma a piccoli passi.</p>
<p>ARTICOLO 9 (MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008 NUMERO 16 (DISCIPLINA DELL&#8217;ATTIVITA&#8217; EDILIZIA) E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)</p>
<p>Con questo articolo si modifica integralmente l&#8217;articolo 67 della legge regionale che disciplina l&#8217;attività edilizia relativo alla superficie agibile e alla superficie accessoria. Si tratta di una normativa tecnica che non affronto lasciando la trattazione ai tecnici del settore quali geometri, architetti o ingegneri.</p>
<p align="center">CONCLUSIONI</p>
<p>Non è questa la sede per trarre conclusioni di tipo diverso da quelle giuridiche. Per esse, in particolare, per certe incongruenze o difficoltà interpretative o dubbi costituzionali, si rinvia a quanto riportato nel lavoro, ma un elemento forse si può notare. Il complesso della manovra edilizia (cioè del Governo e delle Regioni e degli Enti locali) mirava anche a un rilancio economico-produttivo, tenuto conto che per il settore abitativo di case nuove la flessione del 2009 è stimata al 19,2% e si prevede, per il 2010, un&#8217;ulteriore flessione del 6,3% (stima del CRESME riportata su IL SOLE 24 ORE di Martedi 10 novembre 2009). Inoltre anche il 2007 e il 2008 sono stati, come il 2009 e forse, secondo la stima, il 2010, anni negativi. Per il 2007 il segno negativo è stato del -3,1% e per il 2008 del -8,3%. Cioè in totale del 2007 al 2010 si corre il rischio di perdere il 35%, 40% del mercato. Da circa 350mila abitazioni l&#8217;anno del ciclo 1998-1999 si potrà arrivare al massimo a 180-200mila abitazioni nuove l&#8217;anno, dice il CRESME, anche se la crisi economica cessasse i suoi effetti. Non funziona più come prima, al di là della crisi economica, il motore demografico. La spinta che arriva dall&#8217;immigrazione continuerà nei prossimi anni, ma con ritmi più bassi, e soprattutto si è interrotto il fenomeno di creazione di nuove famiglie italiane.</p>
<p>Il provvedimento della Regione Liguria, a differenza di quello di altre regioni, per le sue caratteristiche tecniche (ad esempio: tempi di attesa per le D.I.A. o permessi di costruire previsti in una serie di circostanze, esclusioni previste dalla legge, ecc..) non sembra in grado di intervenire sulle preoccupazioni espresse dal CRESME a contribuire ad invertire la tendenza paventata. Forse i ritardi del piano casa non affonderanno l&#8217;edilizia come molti temono, ma di sicuro non l&#8217;aiuteranno.</p>
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		<title>Una provocazione/stimolo di Sergio Castellaneta</title>
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		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Quale sanità verra proposta dai vari schieramenti ?
Il prossimo marzo si terranno le elezioni regionali, per cui dovremmo conoscere come i vari schieramenti in campo vorranno gestire il settore più importante delle attività regionali, cioè la Sanità.
Due terzi del bilancio della Regione sono destinati al finanziamento dell&#8217;assistenza sanitaria nel suo complesso. Purtroppo questo mare di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Quale sanità verra proposta dai vari schieramenti ?</strong></p>
<p>Il prossimo marzo si terranno le elezioni regionali, per cui dovremmo conoscere come i vari schieramenti in campo vorranno gestire il settore più importante delle attività regionali, cioè la Sanità.<br />
Due terzi del bilancio della Regione sono destinati al finanziamento dell&#8217;assistenza sanitaria nel suo complesso. Purtroppo questo mare di denaro finisce nelle mani di persone che non hanno nessuna competenza in materia e che non sentono neppure la necessità di organizzare uno staff di tecnici con profonda conoscenza dei problemi del settore a supporto dell&#8217;azione del Presidente o dell&#8217;assessore. Altra contraddizione consiste nel fatto che le leggi che riguardano la sanità sono nazionali, mentre la gestione delle risorse e l&#8217;organizzazione dei servizi sono regionali. Da qui nessuno è responsabile del proprio operato in quanto la colpa delle tante inefficienze esistenti vengono addebitate dalle Regioni allo Stato e da questo alle Regioni.<span id="more-225"></span><br />
Non esiste quindi una vera e totale autonomia regionale in Sanità. Per tale motivo nelle campagne elettorali per la conquista della regione non si dibattono programmi dettagliati sull&#8217;argomento, ma lo slogan piu diffuso e blaterato dai più è &#8220;coniugare l&#8217;efficienza con la economicità del sistema&#8221;<br />
oppure &#8220;riduzione delle liste d&#8217;attesa&#8221;, e via di questo passo. Non sanno andare oltre.<br />
Altra caratteristica della classe politica in generale è quella di attribuire, una volta conquistata la Regione, alla precedente amministrazione il classico buco di bilancio con l&#8217;accusa di aver dissestato i conti regionali.<br />
Famoso il &#8220;buco di bilancio&#8221; della coppia Mori-Bertolani denunciato nel Duemila da Biasotti, come altrettanto famoso e purtroppo sostanzioso &#8220;il buco denunciato da Burlando ed imputato alla coppia Biasotti-Levaggi.<br />
Abbiamo già sentito da un autorevole esponente di un partito dichiarare che, prima di scegliere il partner per la conquista della Regione, vuole conoscere nel dettaglio i programmi dei due schieramenti principali: nessuna risposta.<br />
Nessuno ha il coraggio e l&#8217;onestà intellettuale di denunciare l&#8217;alto costo e la scarsa produttività di un numero di ospedali grandi e piccoli, che non possono essere mantenuti in vita solo per motivi politico-elettorali. Ne esistono in Liguria, da Ventimiglia a Sarzana, ben 24, di cui 4 sede di DEA di secondo livello, 607 di primo livello e una decina di pronto-soccorso funzionanti 20 ore su 24.<br />
A questo punto è lecito chiedersi: può una classe politica responsabile sostenere un simile dispendioso impianto con tale numero di nosocomi per una popolazione di 1.600.000 abitanti quando, per recuperare risorse e rispettare il pareggio di bilancio si è costretti a gravare sulle tasche dei cittadini imponendo ticket consistenti sui farmaci, sugli esami e quant&#8217;altro ?<br />
Razionalizzando la spesa ospedaliera si risparmierebbero risorse che potrebbero essere impiegate a potenziare un minor numero di ospedali, ad ivestire nell&#8217;apertura di veri e propri poli-ambulatori sul territorio, dotati veramente di tutte quelle attrezzature necessarie per la diagnosi e cura delle malattie.<br />
Si avrebbero a disposizione maggiori investimenti per organizzare strutture per malati cronici (che non debbono essere parcheggiati nei reparti per acuti), residenze protette per anziani non autosufficienti e centri importanti di riabilitazione.<br />
A testimonianza di quanto vado affermando da anni, sarebbe divertente saggiare la competenza dei futuri amministratori della Sanità, rivolgendo loro una semplice domanda: &#8220;qual è la differenza di un DEA da un pronto soccorso ordinario ed in base a quali criteri organizzativi si distingue un DEA di primo livello da un DEA di secondo livello?&#8221;<br />
Attendiamo risposta.<br />
Nel frattempo speriamo di assistere ad un dibattito elettorale, incentrato sulla Sanità, di grande spessore e competenza, e non sentire i soliti slogan triti e ritriti, che dimostreranno ancora una volta che questa classe politica discute e si confronta su tale fondamentale materia con scarsa conoscenza e sufficienza.</p>
<p style="text-align: right;"><em>di Sergio Castellaneta</em></p>
<p><em><img class="size-full wp-image-229 alignright" title="castellaneta" src="http://www.francescofelis.com/wp-content/uploads/2010/01/castellaneta.jpg" alt="castellaneta" width="345" height="104" /><br />
</em></p>
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		<item>
		<title>La circolare sul piano-casa</title>
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		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 17:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Felis</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La vicenda dell’approvazione da parte dell&#8217;assessorato competente della Regione Liguria di una circolare sulla legge c.d. piano casa, circolare che tra l&#8217;altro avrebbe un contenuto parzialmente divergente e contrario a quanto affermato nella legge, al di là di un aspetto politico, pone preoccupanti questioni di ordine giuridico. 
Dal punto di vista politico si può dire, sbrigativamente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La vicenda dell’approvazione da parte dell&#8217;assessorato competente della Regione Liguria di una circolare sulla legge c.d. piano casa, circolare che tra l&#8217;altro avrebbe un contenuto parzialmente divergente e contrario a quanto affermato nella legge, al di là di un aspetto politico, pone preoccupanti questioni di ordine giuridico. </p>
<p>Dal punto di vista politico si può dire, sbrigativamente, che si tratta di una &#8220;furbata&#8221;.  </p>
<p>Furbata  perché  si vuole dare uno strumento a qualcuno, o a qualche categoria, per poter chiedere ai Comuni che devono applicare nel concreto la legge un certo atteggiamento?</p>
<p>Furbata perché si vuole con una circolare bypassare difficoltà e contraddizioni insanabili di una maggioranza che ha approvato un testo di legge non gradito a componenti importanti della stessa maggioranza?</p>
<p>Tutto è possibile e probabilmente tutto può essere vero o verosimile. </p>
<p>Ma i principi giuridici, che attengono alla costituzione, che dovrebbero essere patrimonio di tutti e non di una singola e contingente maggioranza, per l&#8217;interesse collettivo, in questo caso sono stati lesi in modo gravissimo.</p>
<p>In questa vicenda vi sono due aspetti da considerare. Uno, potremmo dire, interno. Un altro esterno. <span id="more-195"></span></p>
<p>Quello interno attiene ai rapporti tra Consiglio Regionale e Giunta e tra Consiglio Regionale e Assessorati.</p>
<p>Perchè la costituzione afferma che le leggi regionali possano essere fatte solamente dal Consiglio Regionale e non da altri? E&#8217; principio comunemente condiviso, anche dopo le recenti riforme costituzionali, che la competenza legislativa spetta esclusivamente al Consiglio Regionale e che la Giunta non abbia nemmeno la possibilità di adottare atti con forza di legge (quelli, cioè, che a livello dello Stato centrale sono i decreti legge o i decreti legislativi in seguito a delega del Parlamento). Anche la Corte Costituzionale ha negato che altri organi diversi dal Consiglio Regionale possano avere l&#8217;esercizio della potestà legislativa.</p>
<p>Del resto, l&#8217;attribuzione di poteri normativi primari alla Giunta sarebbe in contraddizione con la necessità di far sì che il monopolio della produzione legislativa in capo al Consiglio costituisca un modo per riequilibrare la maggior forza, oggi attribuita, all&#8217;esecutivo Regionale.</p>
<p>In questa vicenda non la Giunta Regionale, cioè l&#8217;esecutivo, ma addirittura un singolo assessorato cercherebbe di attribuirsi poteri normativi che non gli spettano.</p>
<p>Bisogna tenere conto che questa auto-attribuzione da parte dell&#8217;assessorato avviene con una circolare, cioè con uno strumento particolarmente grave. Se almeno si fosse utilizzato lo strumento del regolamento, anch&#8217;esso nel caso specifico non utilizzabile in linea generale, questo avrebbe dovuto essere emanato dal Presidente della Giunta, Presidente che, non a caso, rappresenta la Regione. E come ha detto la Corte Costituzionale: &#8220;una volta scelta la forma di governo, caratterizzata dall&#8217;elezione a suffragio universale e diretto del Presidente, nei confronti del Consiglio esiste solo la responsabilità politica del Presidente stesso, nella cui figura istituzionale confluiscono la responsabilità collegiale della Giunta e la responsabilità individuale dei singoli assessori&#8221;.  Perciò, almeno con il regolamento, della questione sarebbe stato investito il Presidente.</p>
<p>Qui invece si continua, a dispetto dell&#8217;evoluzione della forma di governo, ad operare in una logica di &#8220;feudalesimo assessorile&#8221; dura a morire e molto pregiudizievole per il buon funzionamento dell&#8217;amministrazione regionale, per l&#8217;attuazione del principio di collegialità, per l&#8217;esercizio delle funzioni presidenziali di mantenimento dell&#8217;unità dell&#8217;indirizzo politico ed amministrativo.</p>
<p>Perciò delle due, l&#8217;una: o il Presidente Burlando nulla sapeva della circolare, e allora dovrebbe chiedere o imporre le dimissioni al suo assessore  per violazione dei principi sopra indicati, che vedono nel Presidente la figura istituzionale in cui confluisce la responsabilità collegiale della Giunta, o il Presidente Burlando sapeva della circolare, e allora il suo comportamento nei confronti del consiglio Regionale è particolarmente grave. In tutti i casi, mi sembra che una motivata censura nei confronti dell&#8217;assessore, a norma di quanto prevede la Statuto della Regione Liguria all&#8217;art. 43 quarto comma, sia dovuta.</p>
<p> Circa l&#8217;aspetto esterno, e cioè nei confronti dei cittadini o degli enti locali, quali possono essere i Comuni, questa circolare assume un aspetto di sfregio  di principi comunemente condivisi.</p>
<p>Il Ministero della Giustizia non fa circolari circa l&#8217;interpretazione di una legge, perchè questa è liberamente interpretabile dai Giudici, dagli Avvocati, dai Notai ecc.. che non sono organi o dipendenti del Ministero.</p>
<p>Il Ministero dell&#8217;Economia, al contrario, fa circolari circa l&#8217;interpretazione delle leggi fiscali, perché  queste sono rivolte a disciplinare il comportamento degli uffici periferici del predetto Ministero, proprio perché  questi ultimi dipendono dal Ministero stesso. Che senso ha quindi questa circolare che, a tutto concedere, si può considerare un parere interpretativo di alcune norme?</p>
<p>Si ha la concezione che i Comuni siano degli organi che dipendono dalla Regione, al pari delle varie Agenzie delle Entrate, o degli organi periferici del Ministero dell&#8217;Economia?  </p>
<p>Ma così non è. E il ritenerlo, eventualmente, è segno, oltre che di ignoranza, anche di spregio nei confronti degli Enti Locali. Ma è anche segno di spregio nei confronti dei diritti di ogni singolo cittadino, perchè trascurare o violare norme che riguardano la competenza può, domani, legittimare qualsiasi forma di abuso. In alcuni casi cercando di imporre ai Comuni interpretazioni che favoriscano amici e sfavoriscano nemici; in altri casi considerando tutti, indistintamente, come propri organi o dipendenti.</p>
<p> Un aspetto formale significativo: se si fosse in presenza di una legge regionale tutti la potrebbero conoscere facilmente perchè pubblicata sull&#8217; equivalente regionale della Gazzetta Ufficiale. La circolare è formalmente inviata ai Presidenti delle Provincie, ai Comuni, a certi ordini professionali (stranamente sono esclusi gli avvocati e i Notai che sono competenti in Diritto urbanistico e di questioni edilizie), agli enti Parco, ma i Cittadini, influendo sui loro diritti, se vogliono conoscerla come fanno?<br />
E la notizia della sua adozione devono apprenderla solo dall&#8217;opera meritoria de IL SecoloXIX?</p>
<p>Quando si dice che la forma diventa sostanza.</p>
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		<title>Gli Islamici</title>
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		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 17:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Felis</dc:creator>
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		<description><![CDATA[A più riprese, da certa stampa si propone di non fare entrare più immigrati islamici. 
 Non sarebbero mai affidabili e sempre pericolosi, in sostanza,  è  il giudizio espresso. 
Premetto che in molti casi le posizioni dell&#8217;on. Fini mi convincono sino a un certo punto.
Così quelle sulla cittadinanza. Personalmente lascerei il termine decennale oggi previsto. 
Sgombrato il campo da equivoci legati a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A più riprese, da certa stampa si propone di non fare entrare più immigrati islamici. </p>
<p> Non sarebbero mai affidabili e sempre pericolosi, in sostanza,  è  il giudizio espresso. </p>
<p>Premetto che in molti casi le posizioni dell&#8217;on. Fini mi convincono sino a un certo punto.</p>
<p>Così quelle sulla cittadinanza. Personalmente lascerei il termine decennale oggi previsto. </p>
<p>Sgombrato il campo da equivoci legati a lotte partitiche vorrei esaminare la questione specifica. </p>
<p>Lasciamo perdere questioni di principio e veniamo solo ai numeri. </p>
<p>Nel 2006, su 20 milioni d&#8217;immigrati presenti nell&#8217;Unione Europea, 9 erano cristiani e circa 7 mussulmani. Cosa ne facciamo?<span id="more-193"></span></p>
<p>Facciamo come Isabella di Castiglia nel1492?</p>
<p>E&#8217; possibile?</p>
<p>Il pericolo, se esiste, vale sì per gli islamici che entreranno in futuro ma anche per quelli già presenti.</p>
<p>In   Inghilterra nel 2006 si è stimata la presenza di circa 1,8 milioni di mussulmani, dei quali il 50% residente a Londra.</p>
<p>Inoltre, si  stima che circa mezzo milione di mussulmani visiti regolarmente il paese per vari motivi, non ultimo gli affari.</p>
<p>In Italia, per esempio, una nota banca araba ha sede a Roma in Piazza Venezia.Cosa ne facciamo di quelli che già ci sono o vengono provvisoriamente per affari,commercio o turismo ?</p>
<p>Non facciamo entrare solo gli arabi, o anche tutti gli islamici (cioè indonesiani, parecchi africani e asiatici ecc..) che vengono per motivo di affari? E&#8217; possibile? In Piemonte, su oltre 351mila stranieri, i mussulmani sarebbero, secondo stime Caritas, il 34%. In Liguria il 32%  su un totale di circa 100mila stranieri. Cioè circa 30mila mussulmani.</p>
<p>Cosa ne facciamo ?</p>
<p>Si dice che i mussulmani non cambiano e sono irriducibilmente contrari alla nostra civiltà e principi.  </p>
<p>Posto che un&#8217;analisi storico-economica potrebbe parzialmente smentire quest&#8217;affermazione,  stante i numeri di cui sopra, il problema resta. </p>
<p>Circa l&#8217; aspetto dei principi, non è sempre stato vero che non vi sia modo di adattare il mondo occidentale a quello islamico.</p>
<p>Personalmente sono molto lontano dai principi non occidentali degli islamici, e non solo sui tradizionali e consueti punti (rapporti Stato -Religione, Diritto di famiglia,Condizione della donna,) ma anche su altri aspetti. Fino alla scoperta del petrolio quei Paesi erano sottosviluppati per un tendenziale rigetto di forme giuridiche occidentali (intendo riferirmi a forme contrattuali o di modelli societari).</p>
<p>Ma  per non farla molto lunga, posto che ci vuole <span style="text-decoration: underline;">assoluta fermezza</span> verso gli islamici, un&#8217;evoluzione degli Stati islamici vi è stata: basta pensare alla Turchia che nel 1839 adottò il famoso &#8220;Mecelle&#8221; codice civile e di procedura civile di ispirazione francese. Anche l&#8217; Egitto nel 1949 si ispirò ad un codice di tipo francese (napoleonico) ed il codice egiziano, di tipo europeo,fu visto come affidabile perchè considerato prodotto in seno all&#8217; Islam. Questo codice, adattato, è stato poi recepito in Siria, Libia, Algeria, Giordania. Così in Tunisia e Marocco è entrato in vigore un codice sui contratti di ispirazione svizzera.</p>
<p>La cronaca di questi giorni (vedi Iran) dimostra che anche nei Paesi più arretrati qualcosa si muove.</p>
<p>Certo questo può significare poco in termini di possibile convivenza all&#8217; interno dei nostri Stati europei.</p>
<p>Ma dal punto di vista politico, allora, si ritorna al problema iniziale. Quello dei numeri e non dei principi.</p>
<p>Cosa  facciamo di quelli che già ci sono e di quelli che vengono per commerciare o per affari, che possono essere egualmente pericolosi come i nuovi immigrati?</p>
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		<title>OCCUPAZIONE</title>
		<link>http://www.francescofelis.com/blog/occupazione/</link>
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		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Da precedenti dati già pubblicati, abbiamo visto sia storicamente sia dal punto di vista congiunturale, come l&#8217; occupazione in Liguria e in particolare a Genova e Provincia abbia un andamento peggiore di tutte le altre regioni del Nord, facendo della nostra terra il sud del nord.
Imprese piccolissime,trasporti e vie di comunicazione inadeguate,aggravate da cattiva amministrazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da precedenti dati già pubblicati, abbiamo visto sia storicamente sia dal punto di vista congiunturale, come l&#8217; occupazione in Liguria e in particolare a Genova e Provincia abbia un andamento peggiore di tutte le altre regioni del Nord, facendo della <strong>nostra terra il sud del nord</strong>.</p>
<p>Imprese piccolissime,trasporti e vie di comunicazione inadeguate,aggravate da cattiva amministrazione della Sinistra che per decenni si ostina a non decidere ,fanno regioni settentrionali che è del 5,1%. si che la Liguria, abbiamo visto, presentava un confronto tra il  2008 e il 2009 &#8211; II trimestre &#8211; con un calo dell&#8217; occupazione al tasso del- 2,9% contro un tasso del nord-ovest del -1,1% e nazionale del -1,6%.<span id="more-172"></span></p>
<p>Ora si apprende da La Repubblica-Il lavoro,che cita dati dell &#8216; Istat ,che la Liguria va sempre peggio.Ha il <strong>tasso assoluto </strong>(quello sopra era un tasso relativo, cioè registrava un incremento )  <strong>di disoccupazione più alto del Nord</strong>.<!--more--></p>
<p>E&#8217; un 6,2% , inferiore a quello nazionale(7,3%), perchè questo comprende anche il Sud,ma ben superiore a quello delle regioni settentrionali che è del 5,1%.</p>
<p>Nel terzo trimestre (i dati precedenti erano del secondo trimestre), il confronto tra il terzo trimestre 2008 e lo stesso periodo del 2009 nota un  peggioramento di quasi due punti (dal 4,2% al 6,2%) sul tasso globale di disoccupazione .</p>
<p>Naturalmente a Genova la   sindaco parla dello stadio ,della discontinuità che lei rappresenta rispetto al passato,dimenticando che è stata  Assessore nella giunta Pericu, Presidente della Provincia per due volte, Parlamentare europeo ecc&#8230;  ma di questo non ha colpa</p>
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		<title>LE RAGIONI DELL&#8217;UNITA&#8217; D&#8217;ITALIA</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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Di recente alcune interviste di uomini politici (per tutti l&#8217; on.Cota) hanno ripreso il tema dell&#8217;Unità d&#8217;Italia e del processo storico della sua formazione. Nell&#8217; avvicinarsi dei 150 anni dall&#8217; Unità mi sembra utile ricordare che:
- dal punto di vista politico, le difficoltà economiche e di sviluppo di parti del Paese non dipendono da come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Di recente alcune interviste di uomini politici (per tutti l&#8217; on.Cota) hanno ripreso il tema dell&#8217;Unità d&#8217;Italia e del processo storico della sua formazione. Nell&#8217; avvicinarsi dei 150 anni dall&#8217; Unità mi sembra utile ricordare che:</p>
<p>- <strong>dal punto di vista politico</strong>, le difficoltà economiche e di sviluppo di parti del Paese non dipendono da come si è formata l&#8217;Italia ma da fenomeni politici e sociali più recenti e bisogna avere il coraggio di dirlo e denunciare la cattiva amministrazione recente o di un passato prossimo, senza cercare alibi storici;<span id="more-168"></span></p>
<p>- <strong>dal punto di vista storico-politico</strong>, le polemiche su una presunta caratteristica elitaria di formazione del nostro Stato non tengono conto che la partecipazione politica era ristretta ,nel 800,in tutti i Paesi .Ad esempio in Gran Bretagna fino al 1832 votava il 3,1% della popolazione,per salire ,con varie riforme, nel 1884,anno vicino e successivo all&#8217; Unità italiana ,al 16,4%. Sempre in Gran Bretagna sino al 1872 vi era il voto palese e il voto segreto si affermò nel 1872. Sino ad allora era forte il controllo nobiliare ,soprattutto nelle campagne ,favorito dal decentramento amministrativo e/ federalismo. Per l&#8217;Italia la ristrettezza del suffragio è<!--more--> cosa nota ,ma a parte che corrispondeva a una tendenza generale,che l&#8217; Unità italiana fosse sentita e approvata è comprovato dal fatto che ,dopo il 1848, con l&#8217;opera di Cavour ,il Piemonte riuscì a dimostrare che la causa della libertà faceva tutt&#8217;uno con quella del progresso economico e a far diventare il Piemonte il naturale punto di riferimento per la borghesia liberale di tutta Italia. Moltissimi esuli politici, tra il 1849 e il 1860 (dai <span style="text-decoration: underline;">venti ai trentamila</span>) si stabilirono nel Regno Sabaudo, dando un importante apporto alla sua vita culturale. Gli emigrati presero parte attiva alla vita politica del Regno, amalgamandosi con la classe dirigente piemontese che diventava, così, sempre più rappresentativa  della futura classe dirigente italiana. Anche chi faceva voleva una maggiore adesione popolare aveva come obiettivo l&#8217;unità italiana. Ad esempio  la Società Nazionale di Daniele Manin, che ebbe un ruolo importante nella seconda guerra di indipendenza, di ispirazione mazziniana, nel suo manifesto costitutivo dichiarava <em>di anteporre la causa dell&#8217;unità</em> &#8220;<em>ad ogni predilezione di forma politica e di interesse municipale; di ritenere necessaria al raggiungimento di tale scopo l&#8217;azione popolare e utile il concorso governativo piemontese;&#8221; </em>di appoggiare ,quindi, la monarchia sabauda finchè questa avesse appoggiato la causa italiana. A comprova di una unità di intenti complessivi;</p>
<p>- <strong>dal punto di vista economico</strong> è stato giustamente notato che il Nord e il Sud, prima dell&#8217;unità, erano piccoli <em>paesi subordinati politicamente</em> e <em>marginalizzati economicamente </em>e che in entrambi i sensi cominciarono a contare qualcosa di più, in Europa e nel mondo, dopo l&#8217;unità. Non solo il Sud ma anche il Piemonte era politicamente subordinato (alla Francia) e la Lombardia lo era (all&#8217;Austria verso la quale anche dipendeva per le scelte di politica economica).</p>
<p>L&#8217;emancipazione politica ed economica nei confronti dei grossi Stati Europei confinanti arrivò con l&#8217;Unità.  Il Mezzogiorno, certamente, pagò un prezzo elevato a scelte economiche, i cui vantaggi immediati furono per il Nord, ma tutta la Penisola, Sud compreso, in un&#8217;età come quella dell&#8217;imperialismo, ebbe uno sviluppo.</p>
<p>Alla fine dell&#8217;età giolittiana, con tutte le luci ed ombre che ci furono dal 1861 in poi, l&#8217;economia italiana oltrepassò il punto di non ritorno nel processo di superamento tra sottosviluppo, che rimase un destino di molti paesi del Mediterraneo, quali ad esempio Algeria, Tunisia o Libia.</p>
<p>L&#8217;unificazione dell&#8217;Italia, cioè fu realizzata anche grazie all&#8217;opera di chi, Cavour, tranquillizzando gli stati esteri europei, che erano ostili non alla cacciata degli Austriaci ma all&#8217;Unità Italiana, fece acquistare, dal 1850 in poi, al nazionalismo una rispettabilità fino a venire collegato alla stabilità politica piuttosto che ai tumulti popolari.</p></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"> </span></div>
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		<title>La sanità in Liguria</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 10:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[In generale la spesa sanitaria impegna l&#8217;83,4% della spesa delle Regioni. Nel 2008 vi è stato un balzo di due punti rispetto al 2006. Ma i dati dimostrano, analizzandoli, molto di più e di peggio, per la Liguria in particolare. Oltre il 90% del debito si concentra in quattro regioni, Lazio, Puglia, Campania e Sicilia. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In generale la spesa sanitaria impegna l&#8217;83,4% della spesa delle Regioni. Nel 2008 vi è stato un balzo di due punti rispetto al 2006. Ma i dati dimostrano, analizzandoli, molto di più e di peggio, per la Liguria in particolare. Oltre il 90% del debito si concentra in quattro regioni, Lazio, Puglia, Campania e Sicilia. Potremmo dire che la Liguria sta bene. Non è così. Se tutto il centro nord presenta un pareggio o un leggero saldo positivo e il centro sud un deficit, la Liguria è l&#8217;unica Regione del centro nord a presentare un deficit.<span id="more-155"></span> Cioè ha un deficit di -109 milioni di Euro. Cioè è il sud del nord. Le prestazioni sanitarie, anche con un deficit simile, non sono paragonabili a quelle delle Regioni del Nord. Certamente sono migliori di quelle del sud, a se il programma del piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, del Governo prevedeva in 60 giorni i tempi di attesa per gli esami diagnostici e 30 giorni per le prime visite specialistiche, le Regioni del nord, per esempio le confinanti Piemonte o Lombardia, in media rispettano questi tempi. In Liguria questi tempi sono rispettati solamente dalle ASL più piccole e con poca popolazione. Tipo le ASL dell&#8217;estremo ponente. Nelle ASL di Genova e Provincia, dove si concentra i due terzi della popolazione ligure e dove quindi è significativo fare paragoni con altre regioni sia per quantità di popolazione sia per qualità degli interventi i tempi sono molto lunghi. Un esempio per una mammografia a S.Martino si aspetta 303 giorni e all&#8217;IST 157; per una risonanza magnetica a S.Martino si aspetta 216 giorni, per una visita urologica a S.Martino 92 giorni e all&#8217;IST 59, al Galliera 131. Come si vede tempi molto superiori a quelli che dovrebbero essere previsti. Certo inferiori alle Regioni del sud ma che appunto fanno qualificare la Liguria come il sud del nord.</p>
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		<title>Economia ed occupazione &#8211; in Italia ed in Liguria</title>
		<link>http://www.francescofelis.com/blog/economia-ed-occupazione-in-generale-e-in-liguria/</link>
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		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 10:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[L&#8217;andamento economico presenta chiari e scuri ma soprattutto ancora molti punti di debolezza. Le banche hanno deciso di accantonare 8 miliardi di Euro per il prossimo anno perché prevedono che le famiglie e le imprese andranno in sofferenza e non potranno pagare le rate dei loro mutui. Pertanto le banche si premuniscono, accantonando nei loro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;andamento economico presenta chiari e scuri ma soprattutto ancora molti punti di debolezza. Le banche hanno deciso di accantonare 8 miliardi di Euro per il prossimo anno perché prevedono che le famiglie e le imprese andranno in sofferenza e non potranno pagare le rate dei loro mutui. Pertanto le banche si premuniscono, accantonando nei loro bilanci quella somma. Il rapporto tra gli accantonamenti in bilancio e i crediti totali infatti è salito all&#8217;1,2% quest&#8217;anno contro lo 0,5% degli anni passati.<span id="more-153"></span><br />
Del resto la flessione del PIL italiano è di circa il 6% e la disoccupazione è arrivata al 7,4%, dati che fanno presumere difficoltà da parte delle imprese e da parte delle famiglie nella restituzione dei prestiti.<br />
L&#8217;occupazione ha un andamento negativo, perché accanto al dato sopra indicato si notano segnali ulteriormente negativi. Negli USA il tasso di disoccupazione è arrivato al 17,5%. Questi segnali fanno si che la ripresa possa diventare lontana perché le persone senza reddito, in Italia e al di là dell&#8217;Atlantico, non spenderanno e quindi i consumi interni e le esportazioni ne soffriranno.<br />
In Liguria la situazione è più drammatica che nel resto d&#8217;Italia. Se storicamente, dal 1970 al 2008, in Italia l&#8217;occupazione si è incrementata di circa 4 milioni e 700 mila posti di lavoro, cioè il 25,2%, in Liguria l&#8217;occupazione in quarant&#8217;anni si è incrementata di appena il 2%. In particolare si è dimezzata l&#8217;occupazione nell&#8217;industria ed è aumentata, in Liguria, solo quella nel terziario ma in misura molto inferiore a quella nazionale.<br />
Se questi sono i dati di fondo, con la crisi economica attuale in Italia, abbiamo un tasso di disoccupazione del 7,4%, cioè nel periodo 2008/2009 la disoccupazione rispetto al precedente periodo ha avuto un andamento negativo del -1,6%, raggiungendo appunto il 7,4%. In Liguria nel periodo 2008/2009 l&#8217;andamento negativo dell&#8217;occupazione è stato del -2,9%, cioè quasi il doppio di quello nazionale e molto più del doppio dell&#8217;andamento, pur negativo dell&#8217;occupazione del nord-ovest dove la percentuale è del -1,1% contro il -2,9% della Liguria.<br />
Inoltre in Liguria mentre l&#8217;occupazione dipendente ha tenuto rispetto al dato nazionale, quella che è crollata è l&#8217;occupazione dei lavoratori indipendenti. Soprattutto il commercio. Cioè settori dove vi è meno cassa integrazione e comunque meno tutele.<br />
Questi dati sull&#8217;occupazione ligure, negativi di per sé, ma più negativi rispetto ai dati nazionali, combinati con gli elementi generali della crisi economica sopra indicata, indicano che i consumi in Liguria o la ripresa economica potrebbe essere più ritardata rispetto che al resto d&#8217;Italia. Che le esportazioni della Liguria verso l&#8217;estero mostrino un qualche segno di ripresa può non essere significativo, considerando il modesto livello anche dimensionale delle imprese dove quindi incrementi percentuali possono anche essere apparentemente significativi a fronte di volumi in totale modesti.</p>
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